Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale
“CASSIOPEA A.P.S.”
Titolo I - COSTITUZIONE E FINALITÀ
Art. 1 - Costituzione
Con atto del 07/01/2025 è stata costituita l’associazione denominata CRISALIDE APS, di seguito più brevemente citata come “Associazione”.
L’associazione intende conformarsi al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e assumere la qualifica di associazione di promozione sociale. La qualifica di “associazione di promozione sociale” e l’acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto della sua l’iscrizione nella sezione APS del RUNTS. In tal caso, la denominazione potrà essere integrata anche con l’acronimo ETS o con la locuzione Ente del terzo Settore.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Montecatini Terme (PT). Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art.1_a - Cambio Denominazione
In data 28 Luglio 2025, con approvazione dell’Assemblea dei Soci, si è provveduto al cambio di denominazione dell’Associazione da Crisalide APS a CASSIOPEA APS. Come da verbale allegato.
Art. 2 - Finalità
L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati, dei loro familiari e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della loro libertà e dignità. In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo e il benessere della persona e a valorizzare il potenziale di crescita. A tal fine, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, l’Associazione persegue i seguenti scopi generali:
1. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. Attività formative per categorie lavorative particolarmente esposte a stress, ansia e burnout, e disturbi del comportamento alimentare;
3. Attività di Parent coaching;
4. Formazione universitaria e post-universitaria;
5. Attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
6. Organizzazione e gestione di attività culturali, formative, artistiche o ricreative di interesse sociale, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura del benessere psicoemotivo e fisico;
7. Percorsi di formazione scolastica e extra-scolastica, finalizzata alla integrazione, all’intervento dei disagi psicoemotivi e dei disturbi alimentari;
8. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
9. Supporto agli anziani e a persone in situazioni di disagio;
10. Organizzazione di campagne di prevenzione, iniziative educative sulla salute, promuovendo uno stile di vita sano che favorisca il benessere generale della persona, della coppia e della famiglia
L’Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.
L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi realizzate anche in forma organizzata e continuativa nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
Art. 3 - Durata
La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 18 del presente statuto.
Art. 4 - Attività diverse
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.
Art. 5 - Gestione delle attività organizzate
Per il perseguimento dei fini istituzionali, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
Con riferimento all’art. 36 del D.lgs. 117/2017, in caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati (soci) ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, nei limiti stabiliti dalla normativa e comunque rispettando quanto disposto dall'articolo 35 del D.lgs. 117/2017 relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati
Titolo II - FUNZIONAMENTO
Art. 6 - Carta etica
L’Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, la Carta Etica ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell’Associazione.
Art.7 - Patrimonio
L’Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 117/2017. L’Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:
1. quote e contributi degli associati e dei sostenitori;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
5. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
7. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad una o più associazioni con i medesimi principi statutari.
Titolo III - I SOCI
Art.8 - Adesione all'Associazione
L’Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all’ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale. La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
Possono aderire all’Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto ( e nella carta etica) e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l’autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all’interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. La validità della qualifica di socio ordinario è subordinata al versamento della quota associativa.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro trenta giorni, comunicare all’interessato il motivo del rigetto dell’ammissione. L’interessato può, entro trenta giorni dell’avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare.
Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per:
1. dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
2. morte;
3. esclusione deliberata dall’Assemblea dei Soci per gravi motivi o violazioni dell’etica associativa (carta etica);
4. mancato versamento della quota associativa di un socio ordinario già dichiarato moroso;
L’associato può sempre recedere dall’Associazione. Ciascun socio ordinario dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
I soci destinatari dei provvedimenti di esclusione hanno diritto di ricorrere all’Assemblea dei Soci, entro sessanta giorni dalla notifica della delibera.
In caso di recesso, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato. Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio ordinario determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.
Lo status di socio ordinario, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto.
Art.8.1
E’ possibile aderire ai principi statutari in qualità di “ Socio Sostenitore” che limita il coinvolgimento sia da un punto di vista temporale (tesseramento annuale), sia dal punto di vista di diritti e doveri. Di fatto il socio sostenitore può usufruire delle agevolazioni previste dall’Associazione, ma non ha diritto di voto.
Art. 9 - Diritti dei soci ordinari e dei soci sostenitori
Tutti i soci ordinari hanno diritto a concorrere all'elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
I soci ordinari hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori previa richiesta al Consiglio Direttivo. In tal caso sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.
Tutti gli associati iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci hanno diritto:
a) all’elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi;
b) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti e a concorrere all’assunzione delle altre delibere assembleari.
Tutti i soci sostenitori hanno diritto ad usufruire delle agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni promosse dall’ Associazione e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
Art.10 - Doveri dei soci ordinari e dei soci sostenitori
I Soci ordinari hanno il dovere di:
1. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
2. rispettare il presente statuto e le norme contenute nell’eventuale regolamento associativo (carta etica);
3. rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
4. rispettare le delibere degli organi sociali;
5. mantenere un comportamento che non cagioni danno all’immagine associativa, quindi non arrecare danni morali o materiali all’Associazione;
6. versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è in nessun caso restituibile.
I soci sostenitori hanno il dovere di:
1. rispettare il presente statuto e le norme contenute nell’eventuale regolamento associativo (carta etica);
2. contribuire alla sicurezza e alla salute di tutti, prevenendo o segnalando senza indugio situazini di pericolo, disagio o comportamenti scorretti
3. mantenere rapporti improntati al rispetto e alla sana comunicazione con tutti i soggetti coinvolti
4. non arrecare danni morali o materiali all’organizzazione
Titolo IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 11 - Organi Sociali
Sono Organi dell'Associazione:
l’Assemblea dei Soci;
il Presidente;
il Consiglio Direttivo
Art. 12 - L'Assemblea dei Soci
È il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere programmatico. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 5 giorni dalla data di svolgimento.
L’Assemblea ordinaria:
1. elegge il Presidente, il Vicepresidente ed i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;
2. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
3. approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
4. delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione;
5. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l’assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e ciascun associato ha un voto.
L’Assemblea straordinaria:
1. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
2. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
3. delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.
Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza ( 50 % + 1) dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
I soci ordinari possono farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro socio ordinario mediante delega scritta ai sensi dell’Art. 24 c. 3 del D.lgs. 117/2017. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento.
È ammessa la partecipazione di ogni socio ordinario in Assemblea a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l’identità del socio che partecipa e vota a distanza.
Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro dei verbali.
Art. 13 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un numero di consiglieri stabilito dall’Assemblea dei Soci nella misura di un minimo di 3 ed un massimo di 5.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica 3 anni.
I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell’Associazione e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:
1. mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
2. elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
3. attua gli indirizzi dell’Assemblea dei Soci;
4. approva i programmi di attività;
5. assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
6. approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
7. coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
8. elabora i regolamenti da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea dei Soci;
9. delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché l’esclusione degli stessi;
10. deliberare l'esclusione dei soci e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio ordinario;
11. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
12. elaborare il rendiconto per cassa da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
13. stabilire i criteri per i rimborsi ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
14. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto entro 15 giorni dalla sua elezione, dal Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.
Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2475 -ter del codice civile.
I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione).
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Segretario, da trascriversi sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Art. 14 - Il Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci. Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci;
Propone al Consiglio Direttivo l’attribuzione di incarichi funzionali all’Associazione.
Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri.
Art. 15 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente è eletto dall’Assemblea dei Soci.
Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati agli artt. 17 e 18 del presente statuto.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell’esercizio delle proprie funzioni.
In caso di dimissioni o decadenza, il Vicepresidente viene sostituto con apposita elezione da parte dell’Assemblea di Soci e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.
Titolo V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Art. 16 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore
L'Associazione se non già iscritta, si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione integra l’acronimo APS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.
Art. 17 - Rimandi al codice civile e alla normativa di settore
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.
Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 19 - Privacy e GDPR
I documenti e ogni dato trattato dall’Associazione devono essere conservati in modo sicuro ed avere formule di consenso espresso informato al trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 101 del 2018.
Art. 20 - I Libri sociali
L'Associazione è dotata dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:
a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e scrittura privata;
I Libri sociali potranno essere tenuti in modalità cartacea o elettronica.
Norma transitoria
Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento dell’iscrizione stessa. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.
Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea dei soci